Art. 1.

      1. In attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, la presente legge disciplina l'istituzione di servizi di interpretariato nella lingua dei segni, per favorire l'abbattimento delle barriere della comunicazione tra i cittadini sordi e le amministrazioni pubbliche sanitarie, assistenziali, della giustizia, della scuola e le amministrazioni locali.
      2. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire il servizio di interpretariato nella lingua dei segni presso tutti gli uffici per le relazioni con il pubblico e presso tutti gli uffici aperti al pubblico. In particolare, le aziende ospedaliere sono tenute a garantire la presenza, oltre che di un interprete presso il proprio ufficio per le relazioni con il pubblico, di un interprete nella lingua dei segni presso ogni reparto, anche utilizzando il personale sanitario già operante nelle proprie strutture e provvedendo alla sua formazione ai sensi del comma 3.
      3. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono istituire corsi di formazione nella lingua dei segni per il personale interno all'amministrazione medesima o avvalersi di personale esterno diplomato nella lingua dei segni.
      4. Le amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque assicurare, negli orari di apertura al pubblico, e ventiquattro ore su ventiquattro nei reparti ospedalieri, la presenza continua di personale in grado di comunicare con la lingua dei segni.